Le richieste della normativa

Il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione viene individuato essenzialmente secondo due prestazioni, delle quali molto spesso si tende a confondere il significato: reazione e resistenza al fuoco. La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto e, per la maggior parte dei materiali, viene accertata e classificata mediante una procedura di omologazione che prevede una prova eseguita da laboratori riconosciuti, mentre per alcuni materiali viene classificata dalle norme nazionali senza obbligo di prova e di omologazione. La resistenza al fuoco consiste invece nell’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la capacità portante (R), la tenuta a fiamme, vapori e gas di combustione (E) e l’isolamento termico (I) per un determinato tempo (misurato in minuti), in seguito ad un programma termico normalizzato di esposizione al fuoco e può essere determinata in base a prove, calcoli o tabelle.

Reazione al fuoco

La reazione al fuoco viene regolamentata dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio), successivamente modificato dal decreto del 25 ottobre 2007 (Modifiche al decreto 10 marzo 2005).
I decreti recepiscono il sistema di classificazione europeo (Euroclasse A1, A2, B, C, D, E, F, con sottoclassi FL per prodotti da pavimento, L per prodotti a sviluppo lineare e ca per cavi elettrici), annullando le precedenti classi italiane (0, 1, 2, 3), ed introducono classificazioni aggiuntive, inerenti i livelli di produzione di fumo (s1, s2, s3) e l’attitudine a rilasciare gocce o particelle ardenti (d0, d1, d2). Inoltre i decreti riportano elenchi di prodotti ai quali viene attribuita la classe di reazione al fuoco senza che debbano essere sottoposti alle relative prove presso laboratori autorizzati con procedura di omologazione (Allegato C).

 

Resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco viene trattata dal decreto del 16 febbraio 2007 e dalla successiva lettera circolare del 15 febbraio 2008, n. 1968 del Ministero dell’interno (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione), che recepiscono il sistema di classificazione europeo (R, RE, REI, REI-M, REW per elementi portanti ed E, EI, EI-M, EW per elementi non portanti) e stabiliscono le modalità per la classificazione delle prestazioni degli elementi costruttivi (prove, calcoli e tabelle).
Le prove (Allegato B al D.M. 16/02/07) devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti secondo le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione definite dalla norma EN 13501 ed i relativi rapporti di prova devono essere redatti secondo EN 1363-1 ed EN 1363-2.
Inoltre il produttore dell’elemento costruttivo deve predisporre un fascicolo tecnico (composto da elaborati grafici, relazioni tecniche e pareri tecnici rilasciati dal laboratorio di prova) utilizzabile dal professionista per valutare l’estensione del risultato della prova a condizioni non previste dal campo di diretta applicazione della stessa.
Si sottolinea che i rapporti di prova rilasciati ai sensi della Circolare 14 settembre 1961 n. 91 sono da ritenersi validi per un periodo transitorio in funzione della loro data di emissione: rapporti emessi entro il 31 dicembre 1995 e a partire dal 1° gennaio 1996 sono validi rispettivamente fino ai mesi di ottobre 2010 e ottobre 2012 (Articolo 5 del D.M. 16/02/07).
La classificazione in base ai calcoli non è applicabile per le strutture di muratura, poiché l’Appendice nazionale contenente i parametri di applicazione della norma EN 1996-1-2 (Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio) non è ad oggi stata ancora pubblicata rendendo inapplicabile la norma EN 1996- 1-2, ed il decreto non fornisce metodi alternativi (Allegato C al D.M. 16/02/07).
L’inapplicabilità di metodi di calcolo per strutture in muratura è rimarcata anche nella Circolare 15/02/08.
Le tabelle utili per la classificazione di pareti non portanti (di altezza fra due solai o fra due elementi di irrigidimento con funzione equivalente a quella dei solai fino a 4 m) sono riportate nell’Allegato D al D.M. 16/02/07 e forniscono lo spessore minimo degli elementi da muratura necessario a garantire i requisiti EI.
Le tabelle relative a pareti portanti (di altezza minore o uguale a 8 m con snellezza non superiore a 20) sono riportate nella Circolare 15/02/08 e forniscono lo spessore minimo necessario a garantire i requisiti REI.