|
Il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione viene
individuato essenzialmente secondo due prestazioni, delle
quali molto spesso si tende a confondere il significato:
reazione e resistenza al fuoco.
La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione
di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto
e, per la maggior parte dei materiali, viene accertata
e classificata mediante una procedura di omologazione
che prevede una prova eseguita da laboratori riconosciuti,
mentre per alcuni materiali viene classificata dalle norme
nazionali senza obbligo di prova e di omologazione.
La resistenza al fuoco consiste invece nell’attitudine di un
elemento da costruzione a conservare la capacità portante
(R), la tenuta a fiamme, vapori e gas di combustione (E)
e l’isolamento termico (I) per un determinato tempo (misurato in minuti), in seguito ad un programma termico
normalizzato di esposizione al fuoco e può essere
determinata in base a prove, calcoli o tabelle.
Reazione al fuoco
La reazione al fuoco viene regolamentata
dal decreto del Ministero dell’Interno del
10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco
per i prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali è prescritto il
requisito della sicurezza in caso di incendio),
successivamente modificato dal decreto del
25 ottobre 2007 (Modifiche al decreto 10
marzo 2005).
I decreti recepiscono il sistema di
classificazione europeo (Euroclasse A1, A2, B,
C, D, E, F, con sottoclassi FL per prodotti da
pavimento, L per prodotti a sviluppo lineare e
ca per cavi elettrici), annullando le precedenti
classi italiane (0, 1, 2, 3), ed introducono
classificazioni aggiuntive, inerenti i livelli di
produzione di fumo (s1, s2, s3) e l’attitudine
a rilasciare gocce o particelle ardenti (d0, d1,
d2). Inoltre i decreti riportano elenchi di prodotti
ai quali viene attribuita la classe di reazione al
fuoco senza che debbano essere sottoposti
alle relative prove presso laboratori autorizzati
con procedura di omologazione (Allegato C).
|
|
Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco viene trattata
dal decreto del 16 febbraio 2007 e dalla
successiva lettera circolare del 15 febbraio
2008, n. 1968 del Ministero dell’interno
(Classificazione di resistenza al fuoco
di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione), che recepiscono il sistema di
classificazione europeo (R, RE, REI, REI-M,
REW per elementi portanti ed E, EI, EI-M,
EW per elementi non portanti) e stabiliscono
le modalità per la classificazione delle
prestazioni degli elementi costruttivi (prove,
calcoli e tabelle).
Le prove (Allegato B al D.M. 16/02/07)
devono essere eseguite presso laboratori
riconosciuti secondo le condizioni di
esposizione, i criteri prestazionali e le
procedure di classificazione definite dalla
norma EN 13501 ed i relativi rapporti di
prova devono essere redatti secondo EN
1363-1 ed EN 1363-2.
Inoltre il produttore
dell’elemento costruttivo deve predisporre
un fascicolo tecnico (composto da elaborati grafici, relazioni tecniche e pareri tecnici rilasciati dal laboratorio di prova) utilizzabile dal professionista per valutare l’estensione del
risultato della prova a condizioni non previste
dal campo di diretta applicazione della stessa.
Si sottolinea che i rapporti di prova rilasciati
ai sensi della Circolare 14 settembre 1961
n. 91 sono da ritenersi validi per un periodo
transitorio in funzione della loro data di
emissione: rapporti emessi entro il 31
dicembre 1995 e a partire dal 1° gennaio
1996 sono validi rispettivamente fino ai mesi
di ottobre 2010 e ottobre 2012 (Articolo 5 del
D.M. 16/02/07).
La classificazione in base ai calcoli non
è applicabile per le strutture di muratura,
poiché l’Appendice nazionale contenente
i parametri di applicazione della norma EN
1996-1-2 (Progettazione delle strutture di
muratura – Parte 1-2: Regole generali –
Progettazione strutturale contro l’incendio)
non è ad oggi stata ancora pubblicata
rendendo inapplicabile la norma EN 1996-
1-2, ed il decreto non fornisce metodi
alternativi (Allegato C al D.M. 16/02/07).
L’inapplicabilità di metodi di calcolo per
strutture in muratura è rimarcata anche nella
Circolare 15/02/08.
Le tabelle utili per la classificazione di pareti
non portanti (di altezza fra due solai o fra
due elementi di irrigidimento con funzione
equivalente a quella dei solai fino a 4 m)
sono riportate nell’Allegato D al D.M.
16/02/07 e forniscono lo spessore minimo
degli elementi da muratura necessario a
garantire i requisiti EI.
Le tabelle relative a pareti portanti
(di altezza minore o uguale a 8 m con
snellezza non superiore a 20) sono riportate
nella Circolare 15/02/08 e forniscono lo
spessore minimo necessario a garantire i
requisiti REI.
|