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In Italia dal 1° aprile 2006 sussiste l'obbligo della marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione che rientrano nella categoria degli elementi per muratura, cioè:
L’obbligo è sancito dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 15 maggio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2006, n. 129), che contiene, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”, l’elenco delle norme nazionali emanate dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 14 dicembre 2005, n. 319), e le date di entrata in vigore delle norme armonizzate. L’obbligo è anche rimarcato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (vedere capitolo Resistenza meccanica), che al punto 11.10.1 prescrivono che gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recare la Marcatura CE. Il marchio CE Il marchio CE è un documento che attesta la conformità del prodotto alla relativa norma europea armonizzata e deve essere predisposto dal produttore (non dall’azienda che commercializza il prodotto), il quale è tenuto a dichiarare determinate caratteristiche dei propri elementi da muratura. Deve essere stampato sull'imballaggio o sulla bolla di accompagnamento e deve riportare, nel caso di elementi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato, le seguenti caratteristiche:
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Attestazione di conformità
Per dimostrare la conformità del prodotto alla norma armonizzata e predisporre il conseguente marchio CE, il produttore deve eseguire prove iniziali di tipo (dette ITT), secondo appropriate specifiche tecniche europee, per confermare che le proprietà ottenute soddisfano i requisiti della norma ed i valori dichiarati nel marchio. Inoltre deve implementare un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FCP), sulle materie prime, sul processo di produzione e sui prodotti finiti, per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano sempre conformi ai prototipi testati nelle prove ITT. Dichiarazione di Conformità
Il produttore, oltre al marchio CE, prima di immettere i prodotti sul mercato, deve predisporre una Dichiarazione di Conformità, in cui, sotto la propria responsabilità civile e penale, certifica che il proprio prodotto è conforme alle disposizioni normative e, nel caso in cui il prodotto sia classificato in Categoria I, dichiara i riferimenti dell’Organismo Notificato che sorveglia il rispetto della normativa e la codifica del relativo Certificato di Accompagnamento del controllo di produzione in fabbrica. La marcatura CE del GASBETON®. I blocchi GASBETON® sono marcati CE già dal gennaio 2006, quindi da prima dell’obbligo normativo, in conformità alla norma UNI EN 771-4 (Specifica per elementi di muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato), in categoria I, secondo il sistema di attestazione della conformità 2+, con la sorveglianza continua dell’ente notificato ICMQ S.p.A. di Milano (codice identificativo 1305): marchio CE e dichiarazione di conformità sono disponibili sul sito internet www. gasbeton.it. A titolo puramente indicativo si riporta di seguito un esempio di marchio CE. |
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